Il danno biologico intermittente è un danno non patrimoniale che si ha quando la vittima dell’illecito, che ha subito una menomazione invalidante a seguito dell’evento lesivo, muore prima che il giudice abbia liquidato con sentenza il danno, per una causa esterna ed indipendente dalla lesione subita.
Quindi, questo danno, si ha quando per esempio una persona a causa di un incidente stradale perde un arto e dopo due anni la stessa persona muore per morte naturale, per una malattia o per altra causa diversa dall’incidente stradale che ha causato la menomazione fisica.
La sua denominazione deriva proprio dal fatto che è un danno liquidato in un “intervallo” e cioè quello che va dalla data della lesione (per es. perdita dell’arto a seguito di incidente stradale) alla data del decesso (per es. morte a causa di una malattia successiva e non per l’incidente stradale).
Il problema principale in questi casi in cui si susseguono eventi così rilevanti (prima la lesione invalidante e poi la morte) è proprio la determinazione della somma da riconoscere a titolo di risarcimento.
Recentemente il parametro preso in considerazione è la durata effettiva della vita della persona e non la durata ipotetica della vita residua (Cass. Civ., Sez. III, sentenza n. 679/2016).
Ciò vuol dire che se una persona ha un incidente stradale all’età di 80 e a causa dello stesso riporta lesioni invalidanti permanenti (es. perdita di un arto) e poi muore dopo 2 anni, prima che il giudice abbia liquidato il danno derivante dall’incidente, il risarcimento prenderà in considerazione il lasso di tempo di due anni in cui il soggetto ha dovuto sopportare la menomazione e non la sua ipotetica durata della vita per altri 10 anni.
Quindi, se la persona lesa poteva avere 100 in considerazione di altri 10 anni di vita presunta, con la morte dopo 2 anni dalla lesione (e sempre prima della liquidazione del danno) otterrà 20 cioè 2/10 di 100.
In questo modo, non venendo considerata la durata prevista dalle statistiche della vita media del soggetto, l’ammontare risarcito, proporzionato al lasso di tempo tra la lesione e la morte, sarà inferiore all’ammontare che il soggetto avrebbe potuto ottenere se non fosse deceduto prima della liquidazione del danno da parte del giudice.
Quindi ciò che viene ritenuto rilevante è il reale ed effettivo periodo in cui il soggetto è costretto a sopportare la menomazione subita a causa del precedente evento lesivo.
È un regalo al danneggiante e ai poteri forti medici assicurazioni.si sa bene che una grave lesione psicofisica diminuisce l’aspettativa di vita. E poi come si fa a essere certi che il decesso del soggetto leso avvenga per causa diversa.i magistrati applicano le leggi ma devono tutelare i soggetti lesi specie quando le lesioni sono così gravi da sconvolgere la vita del leso e di tutta la famiglia indipendentemente dagli anni di vita vissuta e dalla. Morte e forse questo anche uno dei motivi per cui le cause durano sei-dieci anni
Ha ragione nel dire che eventi e lesioni gravi possono sconvolgere in maniera irreparabile la vita del leso e della propria famiglia e che quindi questi temi avrebbero bisogno di più attenzione anche da parte della legge.
Per quanto attiene all’applicazione del c.d. danno biologico intermittente, se nel corso della causa per il risarcimento si verifica la morte del danneggiato è necessario accertare, attraverso una approfondita perizia medica, la causa della morte e cioè se questa è stata conseguenza dell’incidente per il quale si chiede il risarcimento o per causa diversa. In realtà, proprio il fatto di legare il danno intermittente alla morte della persona per causa diversa dall’incidente principale potrebbe portare ad un aumento della durata della causa che vedrebbe come oggetto di discussione non solo l’ammontare del risarcimento ma anche i motivi della morte della persona danneggiata.