Con il termine ATP si fa riferimento nel campo legale all’accertamento tecnico preventivo che rientra tra i “procedimenti di istruzione preventiva”. Tali procedimenti vengono utilizzati quando c’è la necessità di assumere una prova prima dell’inizio del processo, poiché, per ragioni di urgenza, non si può attendere che il giudizio venga instaurato e che giunga alla fase di assunzione dei mezzi di prova.
L’art. 696 c.p.c. dispone che “chi ha urgenza di far verificare prima del giudizio, lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere ….che sia disposto un accertamento tecnico…”. L’accertamento tecnico può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all’oggetto della verifica o essere disposto sulla persona dell’istante o sulla persona nei cui confronti l’istanza è proposta.
Generalmente ci si affida a tale istituto quando c’è la necessità di condurre interventi che, con urgenza, ripristinano lo stato dei luoghi, rimuovono le situazioni pregiudizievoli cagionate da quanto contestato, o tutte le volte in cui vanno indagate la qualità o la condizione di cose e fatti.
Procedimento
Il richiedente deve presentare l’istanza tramite ricorso presso il Tribunale del territorio di competenza. Il ricorso deve specificare i motivi d’urgenza che rendono necessario l’accertamento prima del giudizio. Il Presidente del Tribunale procede a nominare un Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) e fissa la data di comparizione del consulente e delle parti. In tale occasione, al consulente che accetta l’incarico, viene dato un termine per il deposito di una relazione scritta e vengono individuati i quesiti tecnici su cui dovrà esprimersi.
Nel caso in cui il giudice verifica che l’accertamento tecnico preventivo non è stato concluso o addirittura non è mai iniziato, assegna alle parti un termine di 15 giorni per presentare istanza di completamento.
Il procedimento di ATP si conclude con il deposito della relazione di consulenza tecnica, quindi con un mero accertamento e non con una condanna. Inoltre le spese dell’accertamento tecnico preventivo vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente.
Successivamente le parti hanno 30 giorni per presentare contestazioni avverso le conclusioni del CTU. Se ci sono contestazioni, la parte che contesta deve depositare entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando i motivi della contestazione.
L’accertamento tecnico preventivo è quindi uno strumento che mira a costituire una prova “prima del processo” ed “in vista del processo”.
Consulenza Tecnica Preventiva
Oltre all’ATP, l’art. 669 bis c.p.c. prevede la Consulenza Tecnica Preventiva che prescinde dal presupposto dell’urgenza ed è finalizzato a favorire, mediante l’intervento del consulente tecnico la composizione amichevole della lite. Il consulente, dopo aver completato le indagini peritali e aver determinato la fondatezza della pretesa e il suo ammontare (an e quantum), deve tentare la conciliazione tra le parti prima di depositare la relazione. Quindi lo scopo di tale consulenza non è preservare l’oggetto della prova dal rischio di dispersione ma evitare l’instaurazione del processo.
Tali strumenti si presentano come un valido tentativo di evitare i tempi lunghi delle cause civili. Infatti, se dall’elaborato del CTU deriva l’effettiva presenza dei reclami del ricorrente, la responsabilità di alcuni dei soggetti partecipanti e la quantificazione dei danni, il soggetto ritenuto responsabile, dovrebbe valutare l’opportunità di adempiere spontaneamente alle richieste del ricorrente, così da evitare un successivo giudizio a proprio carico e l’aggravamento dei costi.