Chi è coinvolto in un incidente stradale ha l’obbligo di fermarsi, di non allontanarsi prima dell’arrivo della polizia o di altra autorità chiamata e di prestare soccorso alle persone eventualmente ferite. Questi doveri sono previsti dall’art. 189 del Codice della Strada, sono sanzionati a titolo di reato e scattano anche per chi non ha alcuna responsabilità nel sinistro. L’obbligo grava su tutti gli utenti della strada la cui condotta è comunque ricollegabile all’incidente. In caso di violazione a tali doveri scatta la responsabilità per i reati di fuga e mancata assistenza.
Un esempio concreto è il caso trattato nella sentenza n. 33772 del 11/07/2017 della Cassazione penale, sez. IV, in cui un autoveicolo in fase di svolta a sinistra provocava la caduta di un motociclista sopravveniente in senso inverso. Elemento particolare era l’assenza di contatto, infatti il motociclista aveva perso l’equilibrio per aver visto iniziare improvvisamente la manovra di svolta e non in seguito all’urto con il veicolo. Ma al di là della responsabilità nella produzione del sinistro, ciò che rilevava sul piano penale era la condotta che l’automobilista aveva tenuto in seguito, allontanandosi, poi tornando sul luogo dell’evento, infine allontanandosi di nuovo.
In tale sentenza la Cassazione chiarito che per l’omissione di soccorso ex art. 189 C.d.S., l’importante non è la prova della responsabilità del sinistro, ma quella della riconducibilità del sinistro alla condotta del soggetto. Inoltre ha precisato come il soggetto obbligato non può affidarsi a mere congetture o a ipotesi di soccorso circa l’inutilità dell’assistenza, perché l’investito non ha riportato lesioni o perché l’assistenza è stata prestata da altri, ovvero perché la persona è deceduta immediatamente. La responsabilità non è esclusa nemmeno dal fatto che l’investitore abbia delegato ad altri il soccorso. Il dovere di fermarsi sul luogo dell’incidente deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del guidatore, per cui la durata eccessivamente breve della fermata, tale da non consentire alcuna identificazione, non esclude il reato. Né l’antigiuridicità della condotta può essere esclusa dall’eventuale concorso di colpa del conducente del mezzo antagonista.
Quindi, concludendo, chiunque rimane coinvolto in un sinistro, anche se non responsabile e anche se non subisce alcun danno, ha due obblighi. Il primo è quello di non allontanarsi prima dell’arrivo delle autorità che dovranno effettuare i rilievi e verificare le rispettive colpe. Chi si allontana risponde del reato di fuga, finalizzato a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro. Il secondo obbligo è quello di prestare soccorso ai feriti che presentano necessità di cure. Chi non lo fa risponde del reato di omissione di soccorso. Chi viola tali doveri sarà incriminato per entrambi i reati.