Con il di disegno di Legge n. 2085-B, approvato in via definitiva il 2 agosto 2017 con il nome di “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” vengono introdotte importanti novità nel campo assicurativo.
Prima di tutto vengono introdotti sconti obbligatori sulle polizze RCA a favore di chi procede con l’installazione di scatole nere per prevenire le frodi. L’assicurazione dovrà praticare uno sconto aggiuntivo calcolato sulla base di parametri come la frequenza dei sinistri e il costo medio per i conducenti virtuosi che risiedono al sud. Altro sconto sul prezzo della polizza vi è nel caso in cui l’assicurato contrae più polizze sottoscrivendo una clausola di guida esclusiva.
Nell’art. 135 C.d.A. viene modificata la procedura di identificazione dei testimoni in ipotesi di sinistri con soli danni a cose, al fine di evitare i cd. testimoni di comodo e le false testimonianze.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, si sostituisce l’articolo 138 del C.d.A, con il quale si demanda ad un D.P.R. la formulazione di una specifica tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, per le macrolesioni, cioè per le menomazioni alla integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti, e del valore pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso. Le finalità della emanazione della tabella sono garantire il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori.
All’articolo 148 del C.d.A., viene mantenuta la facoltà per l’assicurato di ottenere l’integrale risarcimento per la riparazione a regola d’arte del mezzo danneggiato avvalendosi di ditte di autoriparazione di propria fiducia però l’impresa deve fornire la documentazione fiscale e un’ idonea garanzia sulle riparazioni effettuate.
All’IVASS viene affidato il compito di procedere ad una verifica trimestrale sui sinistri inseriti nella banca dati dalle imprese di assicurazione.
Infine si estende il principio della durata annuale del contratto RCA e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell’assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori (ad es. incendio e furto), qualora la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della RCA.