Ad oggi in Italia gli infortuni sul lavoro sono diminuiti ma restano sempre troppi. Come viene risarcito il lavoratore che, a causa di un evento traumatico verificatosi sul luogo di lavoro o di una malattia professionale, vede limitata totalmente o parzialmente la sua capacità lavorativa?
L’ordinamento giuridico italiano ha introdotto l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l’INAIL è l’ ente preposto a gestire questa fattispecie. L’assicurazione ha come obiettivo primario quello di garantire ai lavoratori, in seguito a un infortunio sul lavoro o ad una malattia professionale, assistenza sanitaria e copertura delle spese mediche. Sottoscrivendo l’assicurazione obbligatoria, il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile, a patto che non si individui una sua responsabilità diretta, come nel caso della violazione delle norme di prevenzione.
Quindi, se l’infortunio è avvenuto per una mera fatalità e non vi è alcun colpevole o il colpevole è il medesimo lavoratore infortunato, ci sarà l’indennizzo solo da parte dell’INAIL. In caso contrario, se cioè l’infortunio è avvenuto per colpa o responsabilità del datore di lavoro, il lavoratore avrà diritto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
Il danno differenziale è la differenza fra la somma corrisposta dall’INAIL a titolo di indennizzo e la somma che spetta al lavoratore applicando le usuali tabelle di liquidazione del danno biologico e cioè della responsabilità civile. Speso accade che le società assicurative negano il risarcimento totale del danno subito dall’infortunato in quanto l’indennizzo dell’INAIL va a coprire l’intero danno biologico così riducendo le somme spettanti al lavoratore infortunato. Ma in realtà la somma liquidata dall’INAIL, in quanto finalizzata a garantire mezzi adeguati al lavoratore infortunato, risarcisce il danno biologico e il danno patrimoniale inteso come retribuzione ma restano non indennizzati tutti i danni patrimoniali diversi e i danni non patrimoniali quali il danno biologico temporaneo; il danno morale; il danno biologico permanente fino al 5% compreso; il danno biologico da morte e il danno esistenziale.
Il modello della responsabilità civile, al contrario, mira ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l’evento lesivo finalizzato a risarcire il danno nella esatta misura in cui si è verificato . Tale differenza è evidentemente motivata dalla diversità delle fattispecie che i due modelli sono chiamati a disciplinare. Infatti, le prestazioni erogate dall’INAIL sono dovute in ragione del semplice verificarsi di un infortunio, mentre il risarcimento da responsabilità civile non solo presuppone il verificarsi dell’evento dannoso, ma anche la sua configurabilità come illecito, in quanto avvenuto a seguito di comportamento colposo del datore di lavoro o di un terzo.
Da ciò consegue che si dovrà accertare il danno dell’infortunato nel complesso risarcibile, evidenziare le voci di danno biologico e patrimoniale e sottrarre gli importi corrisposti dall’INAIL, così verificando la sussistenza o meno di un danno differenziale.