Le aree adibite a cantieri stradali possono essere teatro di sinistri stradali quando non si rispettano le norme relative alla sicurezza e alla segnaletica stradale.
In caso di sinistro stradale causato da cantiere stradale, chi è responsabile? L’ente titolare della strada o la ditta incaricata dei lavori?
Per dare una risposta è necessario distinguere due ipotesi:
- la prima si ha quando il cantiere stradale interrompe totalmente la circolazione dei mezzi e dei pedoni in quella determinata zona. In tal caso, dell’ incidente derivante dalla mancata segnalazione del cantiere, sarà responsabile la ditta appaltatrice dei lavori, in quanto unico custode.
- la seconda ipotesi si ha quando il cantiere limita ma non impedisce la circolazione stradale, la cui regolamentazione è a carico dell’ente titolare della strada (comune; provincia; regione ecc.).
In questa seconda ipotesi, nel caso di danni subiti da un pedone o da un automobilista alla propria auto per via di lavori in corso sulla sede stradale, sono responsabili per il risarcimento sia l’ente titolare della strada che la ditta appaltatrice dei lavori. Infatti, questi soggetti, restano custodi della strada e sono quindi responsabili dei relativi danni procurati ai cittadini.
Quindi, l’avviso di lavori in corso va sempre adeguatamente indicato con apposita segnaletica stradale, anche mobile, purché visibile. Inoltre, nel caso di riduzione della strada da due corsie a una corsia è necessario che la circolazione stradale sia adeguatamente regolata. Quindi i soggetti titolari della strada e della sua manutenzione sono responsabili nei confronti dell’utente della strada nel non aver segnalato il pericolo e nel caso di pericolo non visibile e non prevedibile il danneggiato ha sempre diritto al risarcimento.
Tale risarcimento non può essere negato, almeno in parte, anche nell’ipotesi in cui vi sia un concorso di colpa da parte dell’utente della strada (es. per velocità non commisurata allo stato dei luoghi).