Nel caso di sinistro stradale il trasportato è il soggetto che si trova a bordo di uno dei mezzi coinvolti nell’incidente e che non è alla guida. Nel caso riporti delle lesioni o comunque dei danni a cose di sua proprietà la legge prevede una disciplina in suo favore per consentire al danneggiato di ottenere nel modo più veloce possibile il risarcimento del danno.
Il terzo trasportato potrà richiedere il risarcimento del danno direttamente alla Compagnia Assicuratrice che assicura il mezzo sul quale era a bordo al momento del sinistro. Questo potere è stabilito a prescindere dall’accertamento delle cause dell’incidente. Quindi il trasportato ha diritto di chiedere il risarcimento anche nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa esclusiva del conducente del mezzo su cui viaggiava.
Il risarcimento da parte della compagnia assicurativa del vettore è contenuto nei limiti del massimale di legge e l’eventuale maggior danno potrà essere richiesto dal trasportato alla compagnia assicurativa del responsabile civile (veicolo antagonista e non quello del vettore) nel caso in cui il massimale di quest’ultimo superi quello minimo di legge. Inoltre, l’impresa assicuratrice del vettore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicuratore del responsabile civile.
Il risarcimento è riconosciuto anche se il terzo trasportato è un familiare, un amico, un collega o un semplice conoscente del conducente. Hanno diritto ad essere risarciti anche l’autostoppista (cosiddetto trasporto di cortesia) o il proprietario del veicolo che al momento dell’incidente non era alla guida.
La persona trasportata può invocare la responsabilità dell’assicuratore del vettore anche se il sinistro è stato determinato da uno scontro in cui è rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato e dovrà solo provare il danno verificatosi nei sui confronti durante il trasporto, cioè il fatto storico del trasporto. Al contrario, non sarà dovuta la prova riguardo alle modalità dell’incidente al fine di individuare la responsabilità dei rispettivi conducenti.
L’unica eccezione è se il sinistro è avvenuto per caso fortuito, inteso come evento straordinario ed imprevedibile, non controllabile dall’uomo.
Nel caso in cui il terzo trasportato rimasto coinvolto in un incidente stradale non rispetti alcune norme della circolazione stradale (mancato allacciamento delle cinture di sicurezza; mancato utilizzo del casco in moto), avrà comunque diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti ma subirà una decurtazione.
Nel caso di coinvolgimento del trasportato in un incidente mortale, i suoi congiunti possono chiedere il risarcimento in qualità di eredi, cioè il ristoro del danno biologico, morale ed esistenziale subito dal loro congiunto.
Esistono casi in cui la copertura dei terzi trasportati sia limitata da qualche clausola assicurativa o casistica particolare? (es. auto in leasing aziendale con polizza RC che include solo, come terzi trasportati, i familiari del guidatore e persone dell’azienda a cui appartiene ed escluse quindi, ad esempio, amici?) Oppure per legge le assicurazioni non possono limitare la copertura/risarcibilità di alcun terzo trasportato?
Grazie in anti
Nel caso di auto in leasing, per quanto riguarda il conducente, le polizze assicurative contratte dalle società di leasing stabiliscono già a monte il risarcimento del danno alla persona da liquidare in favore di chi ha in uso l’auto. Quindi il conducente, che ha firmato il contratto di leasing e che, a seguito di un sinistro ha riportato danni fisici, potrà chiedere il risarcimento all’assicurazione. Lo stesso vale per il terzo trasportato, questi infatti ha sempre diritto al risarcimento da parte dell’assicurazione del conducente, a prescindere da chi sia il responsabile del sinistro stradale. In ogni caso è sempre bene accertarsi prima del contenuto della polizza assicurativa sottoscritta.
L’unico limite relativo al trasportato potrebbe rinvenirsi nel caso di autocarro volto al trasporto di cose e di persone addette all’uso, al trasporto, allo scarico e al montaggio delle stesse. In questo caso, quindi, il trasporto di persone diverse comporterebbe l’uso del mezzo in maniera difforme rispetto alla destinazione per cui è stato immatricolato e l’impossibilità di ottenere un risarcimento in caso di sinistro e di danno fisico del trasportato.
Nel caso di sinistro senza altre parti coinvolte (caduta accidentale da moto) e senza testimonianze terze a disposizione (a causa dell’ora e del luogo in cui è avvenuto il sinistro), come si può tutelare il terzo trasportato che richiede il rimborso per i danni fisici riportati nella caduta?
Grazie per l’attenzione.
Il terzo trasportato che ha riportato lesioni in un sinistro, nel caso di assenza di testimoni o di intervento delle autorità, può provare il proprio danno tramite la dichiarazione del conducente del mezzo su cui era il trasportato stesso.