Una delle questioni più dibattute nell’ambito dei sinistri auto, è il valore probatorio da attribuire al modulo di constatazione amichevole (c.d. C.A.I o C.I.D) recante la sottoscrizione dei conducenti coinvolti nell’incidente.
L’art. 143 del codice delle assicurazioni private prevede che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore, per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari, sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, tramite il modello di contestazione amichevole di incidente. Il secondo comma della medesima norma, stabilisce che quando il modulo è firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte della compagnia assicurativa, che il sinistro si è verificato nelle circostanze, con le modalità e con le conseguenze risultanti dal modulo stesso.
La normativa e la giurisprudenza ritengono che tale modello, per assumere pieno valore confessorio, debba essere sottoscritto dal conducente del veicolo che sia, tuttavia, anche proprietario dello stesso. Questo perché il danneggiato ha l’obbligo di convenire in giudizio oltre alla compagnia di assicurazione anche il proprietario del veicolo (c.d. litisconsorte necessario). Se il conducente non è proprietario, potrà essere citato in giudizio ma non esiste alcun obbligo in tal senso (c.d. litisconsorte facoltativo).
Quindi, nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione contenuta nel modulo CAI, avente valore confessorio, per essere opponibile all’assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che è anche proprietario del veicolo assicurato. Nel caso in cui il conducente del veicolo non è anche proprietario del mezzo, la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell’assicuratore ma va liberamente apprezzata dal Giudice.
Tuttavia, anche in presenza di CID sottoscritto dal proprietario, il giudice del merito ha il potere di valutare come preclusa la portata confessoria del modulo quando sussiste una accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto, come descritto nel documento, e le conseguenze del sinistro come accertato in giudizio.
Quindi il giudice di merito può liberamente valutare il valore probatorio da attribuire alla dichiarazioni contenute nel modulo C.A.I, in particolare confrontando la confessione stragiudiziale con altri elementi probatori, quali le testimonianze, il verbale eventualmente redatto dalle Autorità, le registrazioni della scatola nera, le valutazioni tecniche formulate dai periti.
Bravi, sempre molto professionali e chiari