L’art. 148 del Codice delle Assicurazioni Private prevede che, per i sinistri con soli danni a cose, la richiesta di risarcimento deve recare l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno. Il danneggiato può procedere alla riparazione delle cose danneggiate solo dopo lo spirare del termine di 30 o 60 giorni, entro il quale devono essere state completate le operazioni di accertamento del danno da parte dell’assicuratore, ovvero dopo il completamento delle medesime operazioni, nel caso in cui esse si siano concluse prima della scadenza dei termini. Qualora le cose danneggiate non siano state messe a disposizione per l’ispezione nei tempi stabiliti ovvero siano state riparate prima dell’ispezione stessa, l’impresa, ai fini dell’offerta risarcitoria, effettuerà le proprie valutazioni sull’entità del danno solo previa presentazione di fattura che attesti gli interventi riparativi effettuati. Il comma 3 della medesima norma chiarisce che Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno alle cose o del danno alla persona, da parte dell’impresa. Qualora ciò accada, i termini per l’offerta risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa non ritiene di fare l’offerta sono sospesi.
La ratio delle disposizioni in tema di risarcimento danni da circolazione stradale, volte a disporre un intervento operativo della compagnia nella fase della trattativa precedente a qualsiasi controversia giudiziaria, si incentra su una risoluzione bonaria e preventiva rispetto al giudizio civile. La composizione stragiudiziale delle controversie è diretta, oltre che a deflazionare il contenzioso, ad evitare un eccesso nell’esercizio del diritto al risarcimento, quindi è fatto specifico obbligo al danneggiato di collaborare con l’impresa di assicurazioni mettendo a disposizione il veicolo per l’ispezione.
Il danneggiato che nega alla compagnia la possibilità di ispezionare il mezzo incidentato, ha un comportamento contrario ai principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.) e rende impossibile alla compagnia di porre in essere tutte quelle operazioni prodromiche alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell’art. 148 del CdA. Infatti, l’ispezione del mezzo, è un’attività fondamentale alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e alla conseguente formulazione dell’eventuale e congrua offerta risarcitoria.
Quindi, il danneggiato da sinistro stradale non può pretendere il risarcimento dei danni lamentati se ha impedito alla compagnia di formulare un’offerta di ristoro negando di ispezionare il mezzo (in tal senso Cassazione Civile, sez. III, sentenza 25/01/2018 n° 1829).