I datori di lavoro sanno che in caso di assenza di un proprio dipendente a causa di un sinistro imputabile ad un terzo responsabile possono recuperare il danno economico subito in conseguenza del mancato utilizzo della prestazione lavorativa rivalendosi nei confronti del soggetto responsabile?
Dalle statistiche risulta che due datori di lavoro su tre non sono informati sulla possibilità di esercitare il diritto alla rivalsa per quanto pagato ad un dipendente infortunato per colpa di terzi e che è stato assente dal lavoro.
Il dipendente infortunato, durante il periodo di inabilità lavorativa, ha diritto a non essere licenziato e a conservare la retribuzione, tuttavia l’Inail, o l’Inps nel caso l’infortunio avvenga in occasione non lavorativa, integrano solo in parte la busta paga del lavoratore. Infatti, rimangono a carico del datore di lavoro i ratei per la tredicesima, per la quattordicesima, i contributi previdenziali, il premio di produzione, le ferie, i permessi e il TFR.
I casi nei quali si ricorre a questo strumento riguardano prevalentemente i sinistri stradali ma in realtà qualsiasi tipologia di danno arrecato al lavoratore da terzi e che causa l’impossibilità di recarsi al lavoro (danno arrecato da animali, rovina di un edificio, danni conseguenti a cattiva manutenzione di luoghi aperti al pubblico, ecc.).
Nello specifico, se un lavoratore viene tamponato mentre si trova alla guida della sua autovettura e riporta lesioni fisiche, il suo datore di lavoro può rivalersi nei confronti della stessa compagnia di assicurazioni tenuta a pagare il risarcimento per l’incidente stradale. Il datore, in questi casi, è parte danneggiata con riguardo agli oneri economici che è costretto a sopportare nonostante la mancata fruizione delle prestazioni lavorative del dipendente, per tutta la durata della sua assenza dal posto di lavoro. Quindi, nel caso di un incidente stradale, risulterà danneggiato non soltanto il patrimonio e l’integrità fisica del lavoratore dipendente, ma anche il patrimonio del datore di lavoro, pubblico o privato.
Le compagnie assicurative hanno l’obbligo di risarcire non solo il danno subìto dal datore di lavoro per l’assenza del lavoratore, ma anche gli onorari legali sostenuti dall’azienda per quantificare ed attivare la procedura di risarcimento. In caso di concorso di colpa, inoltre, la rivalsa può essere esercitata per la quota parte imputabile al terzo responsabile.
La rivalsa del datore di lavoro cerca di tutelare il datore che, a causa di un danno provocato da terzi, viene privato di una prestazione lavorativa e, tuttavia, deve garantire la retribuzione al proprio lavoratore e spesso deve subire anche il disagio di reperire velocemente un sostituto e l’ulteriore costo per pagare il suo stipendio.
Il diritto per il risarcimento da fatto illecito si prescrive, ai sensi dell’art. 2947 c. 1, in via generale nel termine di cinque anni dal giorno in cui si è verificato il fatto. Tuttavia, nel caso di danno prodotto dalla circolazione di veicoli di ogni specie, il diritto si prescrive in due anni, ai sensi del citato art. 2947, comma 2.