Capita sempre più spesso di avere a che fare con sinistri che coinvolgono un veicolo non immatricolato in Italia e assicurato presso Compagnie straniere. Cosa fare in questi casi? La normale procedura per l’indennizzo diretto prevista dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni non è applicabile a queste ipotesi, per questo motivo è stato istituito un apposito ente, l’Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.).
L’U.C.I. si occupa di gestire le procedure risarcitorie che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero all’interno del sistema della Carta Verde. La Carta Verde è il certificato internazionale di assicurazione che consente ad un veicolo di entrare e circolare in un Paese estero essendo in regola con l’obbligo dell’assicurazione RCA obbligatoria nel Paese visitato.
L’U.C.I. si attiva su richiesta del danneggiato che lamenti dei danni subiti nell’ambito di un sinistro che ha coinvolto un mezzo immatricolato all’estero. Una volta ricevuta la richiesta di risarcimento l’U.C.I. incarica della trattazione della procedura di liquidazione una Compagnia Assicuratrice italiana che ha il compito di occuparsi delle questioni risarcitorie relative ai veicoli assicurati dalla corrispondente Compagnia che assicura il mezzo immatricolato all’estero.
La Compagnia Assicuratrice incaricata verifica in primo luogo se il mezzo straniero risulta assicurato e se la polizza è operativa. Se si accerta che il mezzo straniero non è assicurato oppure che la garanzia non è operativa gli atti vengono restituiti all’U.C.I. e il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per la Vittime della Strada.
Invece, nel caso in cui il mezzo è regolarmente coperto, procede alla gestione del sinistro secondo l’art. 148 del Codice delle Assicurazioni private.
Entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione la Compagnia assicuratrice è obbligata a formulare al danneggiato un’offerta di risarcimento o a comunicare i motivi per i quali ritiene di non formulare nessuna offerta.Il termine è ridotto a 60 giorni nel caso di soli danni a cose.
Quando viene formulata l’offerta, il danneggiato può accettarla e la Compagnia deve procedere al pagamento entro 15 giorni dal momento in cui riceve l’accettazione. Nel caso di mancata accettazione dell’offerta la Compagnia deve procedere al pagamento dell’importo previsto nell’offerta medesima entro 15 giorni. La somma viene considerata quindi un anticipo rispetto al risarcimento complessivo.