Chi, a seguito di incidente stradale, subisce un danno alla salute con invalidità temporanea o permanente, può ottenere il risarcimento, oltre che del danno biologico, del danno patrimoniale da riduzione o perdita della capacità lavorativa specifica.
Prima di tutto occorre distinguere tra capacità lavorativa generica e capacità lavorativa specifica. La prima è la generale attitudine del soggetto a svolgere una qualunque attività lavorativa. Il danno alla capacità lavorativa generica è correlato all’invalidità subita dalla vittima dell’incidente poiché quest’ultima è tale da compromettere genericamente le sue capacità lavorative. Il danno da riduzione o perdita della capacità lavorativa generica è un danno non patrimoniale già compreso nel danno biologico e quindi non è autonomamente risarcibile rispetto a quest’ultimo.
La capacità lavorativa specifica, invece, consiste nell’idoneità psico-fisica di un soggetto a svolgere una determinata attività lavorativa e guadagnare un certo reddito fino al momento dell’insorgere della lesione a seguito del sinistro.
L’incidente stradale può compromettere tale capacità della vittima, la quale non potendo più svolgere la propria attività lavorativa, vede perdere o ridursi il proprio reddito e le possibilità di futuri sviluppi di carriera. In questa ipotesi, la perdita o riduzione della capacità lavorativa specifica costituisce un danno patrimoniale strettamente connesso all’invalidità psicofisica subita, ma autonomo rispetto a quest’ultima.
Però, la lesione della salute, non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato, né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un’attività produttiva di reddito (o trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento del guadagno in conseguenza del fatto dannoso.
Quindi il danneggiato è tenuto a dimostrare di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non averla mantenuta dopo l’incidente o comunque di aver perso la capacità di trovare un lavoro confacente alla proprie attitudini e competenze personali, con definitiva o temporanea perdita della capacità di guadagno. In assenza di prova, la vittima non può ottenere il risarcimento del danno patrimoniale ma solo quello del danno biologico (e della riduzione della capacità lavorativa generica in esso compresa) accertato tramite perizia medico-legale
Il risarcimento sarà calcolato attraverso un sistema legato alla retribuzione effettivamente percepita dal lavoratore nell’anno precedente a quello in cui si è verificato l’infortunio Tuttavia non tutta la retribuzione è presa come riferimento per il calcolo del danno patrimoniale ma il sistema risarcitorio prevede l’utilizzo di appositi coefficienti legati alla gravità del danno subito. Quindi il danno in esame viene liquidato attraverso il metodo della capitalizzazione, e cioè moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, perché soltanto tale metodo consente di tenere debito conto del c.d. “montante di anticipazione”, e cioè del vantaggio realizzato dal creditore nel percepire oggi una somma che egli avrebbe concretamente perduto solo in futuro.