Gli infortuni sul lavoro rappresentano da sempre un tema costante e di grande rilevanza.
L’Inail considera “infortunio sul lavoro” ogni incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro dal quale deriva la morte, l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni. Per causa violenta si intende che l’evento scatenante l’infortunio deve essere improvviso, con azione intensa e concentrata nel tempo e deve danneggiare l’integrità psicofisica del lavoratore. Mentre, l’occasione di lavoro comprende tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore.
Quando si verifica un incidente sul lavoro è possibile distinguere due casi.
Il primo è quello in cui l’infortunio è avvenuto per colpa o responsabilità del datore di lavoro o di altri soggetti (es. mancato rispetto delle norme sulla sicurezza, assenza di vigilanza sul rispetto delle norme da parte degli altri dipendenti ecc.). All’infortunato non spetta solo l’indennizzo Inail ma potrà ottenere il risarcimento integrale di tutti i danni subiti (patrimoniali e non) secondo le norme civilistiche.
Il secondo caso è quello in cui Il datore di lavoro non è responsabile e l’infortunio è avvenuto per colpa del lavoratore stesso (es. disattenzione, negligenza o imprudenza). In questo caso, l’Inail corrisponde un indennizzo che compensa (almeno in parte) il danno biologico patito e, nei casi più gravi, anche le conseguenze patrimoniali subite.
Quindi, le somme corrisposte dall’Inail al lavoratore infortunato rappresentano un indennizzo e non compensano interamente tutte le conseguenze negative, patrimoniali o non patrimoniali, che un lavoratore può subire a causa di un infortunio.
L’indennizzo pagato dall’Inail, nei casi in cui le lesioni superino la soglia del 15% di invalidità permanente, integra parte della retribuzione spettante al lavoratore per il periodo di assenza per infortunio (danno patrimoniale temporaneo) e anche le future conseguenze patrimoniali in capo al lavoratore infortunato (danno patrimoniale permanente). Mentre, come danno non patrimoniale, l’Inail indennizza solo il danno biologico permanente, ovvero la lesione all’integrità psico-fisica che il lavoratore infortunato non recupererà, e solo se supera la soglia del 5% di invalidità permanente.
Se il lavoratore ha subìto l’infortunio per colpa di terzi (ad esempio per colpa del suo datore di lavoro, o per colpa di un collega), allora ha diritto di ottenere oltre all’indennizzo riconosciuto dall’Inail, Il risarcimento per ogni voce di danno, sia patrimoniale che non patrimoniale Ci si riferisce, cioè, a tutti i danni che l’Inail non indennizza e per i quali il lavoratore può chiedere il risarcimento ai terzi responsabili (es. danno biologico temporaneo, danno biologico permanente compreso tra lo 0% e il 5%, danno morale, danno esistenziale).
La differenza tra il risarcimento integrale di tutti i danni sofferti dal lavoratore e quanto a questi indennizzato dall’Inail è definito danno differenziale.
Quindi l’Inail non indennizza tutti i danni patiti dai lavoratori infortunati o, nei casi di infortuni mortali, dai loro familiari ma ha il pregio di erogare comunque delle prestazioni economiche in loro favore anche nel caso in cui la responsabilità di quanto accaduto ricada interamente in capo al dipendente infortunato.
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